Il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 adotta il modello definitivo per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026. Per il settore sportivo, la forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica è individuata dal contratto collettivo applicato: un motivo in più per applicare il CCNL dei Lavoratori dello Sport, codice CNEL H077.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato con decreto del 4 settembre 2026 — pubblicato l’8 settembre nella sezione Pubblicità legale, rep. 130/2026 — il modulo TFR3, di cui all’Allegato A. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), e chiude la fase transitoria aperta il 30 giugno con la pubblicazione del facsimile provvisorio.
La Confederazione Italiana dello Sport, parte datoriale firmataria del CCNL dei Lavoratori dello Sport, codice CNEL H077, richiama l’attenzione delle organizzazioni sportive datrici di lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori del settore su un punto decisivo: nel nuovo sistema, la contrattazione collettiva non è uno sfondo, ma il perno attorno al quale ruota l’intero meccanismo dell’adesione automatica.
1. Il meccanismo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026
Per i lavoratori del settore privato che instaurano il primo rapporto di lavoro subordinato dopo il 30 giugno 2026 — esclusi pubblico impiego e lavoro domestico — la mancata espressione di una scelta entro 60 giorni dall’assunzione comporta l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o contratti collettivi applicabili. L’adesione è, secondo le condizioni previste dagli accordi, un’adesione piena: conferimento del TFR e contribuzione a carico di datore di lavoro e lavoratore, con facoltà per quest’ultimo di non versare la quota propria quando la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale.
Se il contratto applicato individua più forme, la destinazione è quella cui aderisce il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Solo in assenza di qualsiasi previsione collettiva opera la forma residuale di cui al D.M. 31 marzo 2020, n. 85.
Per i lavoratori non di prima assunzione, il decreto conferma la regola già delineata dalla legge: se non esiste una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR, l’adesione automatica non opera e il TFR resta nel regime dell’articolo 2120 c.c.; se esiste, il lavoratore ha 60 giorni per scegliere la destinazione del TFR maturando, in mancanza della quale scatta l’adesione automatica.
2. Perché il contratto collettivo applicato fa la differenza
Tre conseguenze pratiche discendono da questo impianto.
La forma pensionistica destinataria è quella prevista dal CCNL applicato. L’informativa che il datore di lavoro deve consegnare al neoassunto — e che il lavoratore attesta di aver ricevuto nel modulo TFR3 — deve indicare gli accordi collettivi vigenti in materia di previdenza complementare e la forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica. Un’organizzazione sportiva che applica il CCNL dei Lavoratori dello Sport, codice CNEL H077, ha un riferimento contrattuale univoco a cui ancorare l’informativa; chi non applica alcun contratto collettivo di settore ricade nella forma residuale, con un’informativa più incerta e con maggiori rischi di contestazione.
La misura del conferimento la decide la contrattazione. Il modulo consente al lavoratore di indicare una percentuale di TFR inferiore al 100% solo se lo prevede l’accordo o il contratto collettivo applicabile. La flessibilità è quindi una scelta negoziale, non individuale.
L’adesione piena presuppone regole contrattuali sulla contribuzione. Le aliquote a carico del datore di lavoro e del lavoratore, le condizioni di accesso e le eventuali forme di bilateralità sono materia del CCNL. Il nuovo sistema rende queste clausole immediatamente operative per ogni neoassunto che non esprima una scelta diversa.
In sintesi per le organizzazioni sportive datrici di lavoro
- Il TFR3 riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati dal 1° luglio 2026; non riguarda le collaborazioni coordinate e continuative sportive né i volontari.
- L’informativa da consegnare all’assunzione deve richiamare il CCNL applicato e la forma pensionistica da esso individuata.
- La scelta va raccolta entro 60 giorni; decorso il termine, per il lavoratore di prima assunzione opera l’adesione automatica.
- Il datore di lavoro conserva la dichiarazione e ne rilascia copia al lavoratore.
- Il modulo digitale con compilazione online sarà attivato con successivo decreto direttoriale.
3. Il ruolo delle parti sociali nella fase applicativa
La Confederazione Italiana dello Sport, insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie, seguirà la fase di prima applicazione con l’obiettivo di garantire alle organizzazioni sportive e ai lavoratori un quadro applicativo certo: verifica della coerenza delle clausole contrattuali in materia di previdenza complementare con il nuovo meccanismo, predisposizione di un modello di informativa conforme all’articolo 8, commi 7-quater, 8 e 9-bis, del D.Lgs. 252/2005, e diffusione, attraverso la rete territoriale, del modulo TFR3 e dei materiali informativi.
L’ente bilaterale del settore, EBISport, costituisce in questo contesto lo strumento naturale per l’accompagnamento delle imprese e dei lavoratori nell’adempimento, in coerenza con le funzioni che il CCNL gli attribuisce. Il decreto stabilisce che il modulo sarà reso disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero e che, a decorrere da una data che sarà comunicata, potrà essere compilato online e notificato al datore di lavoro. Fino ad allora, il modello cartaceo dell’Allegato A resta l’unico strumento ufficiale.