Operativa dal 29 luglio la misura della legge di Bilancio 2026. Per il sistema sportivo è anche uno strumento di strutturazione dei rapporti di lavoro, in un comparto ad alta intensità di lavoro femminile e discontinuo.
1. Il quadro
L’art. 1, commi da 210 a 213, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 riconosce ai datori di lavoro privati che assumano, dal 1° gennaio 2026, donne con specifici requisiti familiari e occupazionali, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico. L’INPS ha dettato le istruzioni operative e contabili con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026.
| Elemento | Parametro |
| Misura dell’esonero | 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro |
| Massimale annuo | 8.000 euro per lavoratrice |
| Massimale mensile | 666,66 euro (21,50 euro al giorno per i mesi incompleti) |
| Decorrenza delle assunzioni | Dal 1° gennaio 2026 |
| Durata – tempo determinato | Fino a 12 mesi (anche in somministrazione) |
| Durata – trasformazione a tempo indeterminato | Limite complessivo di 18 mesi |
| Durata – tempo indeterminato | 24 mesi |
| Istanza | Modulo online ELM3 – Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO) |
2. Perché la misura intercetta il sistema sportivo
Il comparto sportivo presenta una struttura occupazionale caratterizzata da forte presenza femminile nelle funzioni tecniche, educative, di accoglienza e amministrative, da elevata incidenza di rapporti di durata contenuta e da una quota rilevante di posizioni con compensi al di sotto delle soglie di rilevanza fiscale.
Sono esattamente le condizioni assunte dal legislatore come presupposto della misura. Il requisito occupazionale guarda infatti alla durata per il lavoro subordinato — non rilevano i rapporti inferiori a sei mesi — e alla remunerazione per il lavoro autonomo e parasubordinato, con soglie di 5.500 e 8.500 euro annui. Poiché la franchigia contributiva del lavoro sportivo è fissata a 5.000 euro e una parte significativa delle collaborazioni si colloca in quella fascia, molte collaboratrici sportive integrano il requisito di assenza di impiego regolarmente retribuito e possono quindi essere assunte con l’esonero.
L’effetto potenziale è duplice: un sostegno all’occupazione femminile stabile e uno strumento di strutturazione dei rapporti di lavoro nelle realtà sportive che scelgono di consolidare l’organico, superando l’impiego prolungato di forme collaborative per posizioni che hanno di fatto natura continuativa.
3. Il perimetro applicativo
La misura opera sul lavoro subordinato. Non riguarda le collaborazioni coordinate e continuative sportive disciplinate dal D.Lgs. 36/2021, che mantengono il proprio regime contributivo. Restano inoltre esclusi i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente o a chiamata — anche se a tempo indeterminato — e il lavoro domestico. È ammesso il tempo parziale, con massimale ridotto in proporzione.
Nella trasformazione a tempo indeterminato l’esonero spetta solo se il rapporto a termine era già stato ammesso alla medesima misura: un vincolo che richiede una programmazione anticipata delle assunzioni e che le organizzazioni aderenti sono invitate a segnalare alle proprie affiliate.
4. Il vincolo della contrattazione collettiva
Tra le condizioni generali di spettanza figura il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006: regolarità del DURC, assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il richiamo non è formale. Lega l’accesso al beneficio alla corretta applicazione del contratto collettivo di riferimento — nel nostro comparto, il CCNL dello sport — e conferma il ruolo del sistema di rappresentanza nella costruzione delle condizioni di legalità che rendono fruibili le agevolazioni pubbliche. È un profilo su cui la Confederazione invita le organizzazioni aderenti a un’azione informativa capillare.
5. Le esclusioni contributive
L’esonero non copre premi e contributi INAIL, contributo al Fondo di Tesoreria per il TFR, contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali, contributo dello 0,30% ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e alla sanità integrativa, nonché il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi, che resta dovuto.
6. Indicazioni operative
- Domanda: istanza tramite il modulo online ELM3 nel “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” del sito INPS, necessaria per conoscere il beneficio spettante e la residua disponibilità delle risorse.
- Termini: l’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita della quota di incentivo relativa al periodo intercorrente tra la decorrenza del rapporto e la comunicazione tardiva.
- Cumulo: non cumulabile con altri esoneri sulla contribuzione datoriale; compatibile con la maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni, con l’agevolazione per la certificazione della parità di genere e con le riduzioni a carico della lavoratrice.
- Aiuti di Stato: la misura non rientra nella disciplina degli aiuti di Stato di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
| CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT La Confederazione Italiana dello Sport rappresenta il sistema delle organizzazioni sportive e ne sostiene l’azione sui temi del lavoro, della contrattazione collettiva e della rappresentanza istituzionale. Le organizzazioni aderenti sono invitate a diffondere la presente comunicazione presso le proprie affiliate. Approfondimenti su www.confederazionedellosport.it |