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Premi INAIL, nuovi limiti di retribuzione imponibile dal 1° luglio 2026: le indicazioni per i datori di lavoro dello sport

Con la circolare INAIL n. 35/2026 cambiano minimale e massimale di rendita. Un aggiornamento operativo per le imprese e gli enti sportivi che applicano il CCNL Sport.

1. Il quadro: da dove arrivano i nuovi importi

La rivalutazione discende dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 58 dell’11 maggio 2026, recepito dall’INAIL con la circolare n. 35/2026.

Dal 1° luglio 2026 il minimale e il massimale di rendita sono fissati rispettivamente in:

  • € 20.712,30 (minimale annuo)
  • € 38.465,70 (massimale annuo)

Si tratta dei due valori-cardine dell’articolo 116, comma 3, del d.P.R. 1124/1965: da essi discendono, a cascata, tutti i limiti di imponibile utilizzati per il calcolo dei premi.

2. Il punto che interessa direttamente lo sport

Per i lavoratori subordinati sportivi — che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. 36/2021, sono assicurati indipendentemente dal fatto che operino nell’area del professionismo o del dilettantismo — la retribuzione da assumere per il calcolo del premio è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.

In concreto: si parte dalla retribuzione realmente corrisposta, ma se questa scende sotto il minimale il premio si calcola sul minimale; se supera il massimale, il premio si calcola sul massimale.

Dal 1° luglio 2026MinimoMassimo
Lavoratori sportivi subordinati (annuo)€ 20.712,30€ 38.465,70

Va ricordato che, per espressa previsione dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. 36/2021, le stesse retribuzioni valgono anche ai fini della liquidazione dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta: la rivalutazione non produce dunque solo un effetto di costo, ma anche un effetto di tutela per il lavoratore infortunato.

3. I collaboratori amministrativo-gestionali: si ragiona a mesi, non ad anno

Per i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale rese in favore di ASD e SSD, Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva (art. 37, comma 2, d.lgs. 36/2021), l’obbligo assicurativo segue la disciplina dei lavoratori parasubordinati (art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 38/2000). La base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto però di limiti mensili:

Dal 1° luglio 2026Minimo mensileMassimo mensile
Lavoratori parasubordinati e co.co.co. amministrativo-gestionali€ 1.726,03€ 3.205,48

Due avvertenze operative spesso trascurate:

  • per i rapporti di durata inferiore all’anno, il compenso va ripartito per i mesi (o frazioni di mese) di durata del rapporto e il compenso medio mensile così ottenuto va confrontato con minimale e massimale mensile;
  • il premio è ripartito per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente.
4. Attenzione a non confondere: chi è assicurato e chi no

È il punto su cui, dall’entrata in vigore della riforma, si concentra il maggior numero di errori nella gestione amministrativa degli enti sportivi.

Rientrano nella copertura INAIL:

  • i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dall’area del professionismo o del dilettantismo (art. 34, comma 1, d.lgs. 36/2021);
  • i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di ASD e SSD, Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP (art. 37, comma 2, d.lgs. 36/2021), assicurati secondo la disciplina dei parasubordinati: si tratta di una delle novità di maggior rilievo della riforma, poiché prima del 1° luglio 2023 questi collaboratori erano del tutto esclusi dalla tutela pubblica;
  • i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato ex art. 30 del d.lgs. 36/2021;
  • i prestatori di lavoro occasionale che rientrano nell’ambito dell’art. 54-bis del d.l. 50/2017.

Non rientrano invece nella copertura INAIL:

  • i lavoratori sportivi titolari di co.co.co. ex art. 409, n. 3, c.p.c. nell’area del dilettantismo, per i quali opera esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria dell’art. 51 della legge 289/2002, con polizze private (art. 34, comma 3, d.lgs. 36/2021);
  • i volontari sportivi di cui all’art. 29 del d.lgs. 36/2021, anch’essi coperti con polizze private;
  • i lavoratori sportivi autonomi che rendono la prestazione con contratto d’opera ex art. 2222 c.c.;
  • i direttori di gara che operano nel settore dilettantistico.

La linea di confine, in sintesi, non passa fra professionismo e dilettantismo, ma fra natura del rapporto e contenuto della prestazione: le mansioni amministrativo-gestionali sono espressamente escluse dalla nozione di lavoratore sportivo dell’art. 25, eppure proprio i collaboratori che le svolgono sono coperti dall’INAIL, mentre i lavoratori sportivi in co.co.co. non lo sono.

5. Gli altri valori utili per il settore
VoceDal 1° luglio 2026
Dirigenti senza contratto part-time€ 128,22 giornalieri – € 3.205,48 mensili
Dirigenti con contratto part-time€ 16,03 orari
Retribuzione di ragguaglio (familiari, soci e associati senza retribuzione fissa)€ 69,04 giornalieri – € 1.726,03 mensili
Familiari partecipanti all’impresa familiare (art. 230-bis c.c.)€ 69,32 giornalieri – € 1.732,93 mensili
Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale (fra cui i tirocinanti e gli allievi dei corsi di istruzione professionale)€ 69,04 giornalieri – € 1.726,03 mensili

Rilevano inoltre, per gli enti che ospitano percorsi formativi: il premio speciale unitario annuale IeFP per l’anno formativo 2026/2027, pari a € 70,96 (€ 0,39 giornalieri), con onere per i maggiori rischi rideterminato in € 38,26 dal 1° settembre 2026; e il premio annuale per alunni e studenti di scuole o istituti non statali, pari a € 10,54 in regolazione per l’anno scolastico 2025/2026 e € 10,64 in anticipo per il 2026/2027.

6. Le voci di tariffa applicabili allo sport

Restano fermi i riferimenti tariffari stabiliti dal decreto interministeriale 21 novembre 2022:

  • voce 0590 — “Attività dei lavoratori sportivi”: atleti, allenatori, maestri, selezionatori e direttori di gara del settore professionistico;
  • voce 0610 — istruttori sportivi;
  • voce 0722 — attività d’ufficio, per le collaborazioni amministrativo-gestionali.

La corretta attribuzione della voce è determinante: la differenza di tasso fra la 0590 e la 0610 è di un ordine di grandezza, e un inquadramento impreciso si traduce in un premio significativamente errato in eccesso o in difetto.

7. Che cosa fare, in pratica
  1. Verificare l’anagrafica dei rapporti in essere: distinguere con precisione subordinati sportivi, co.co.co. sportivi (fuori INAIL), co.co.co. amministrativo-gestionali, volontari e autonomi.
  2. Aggiornare i parametri nei software paghe con decorrenza 1° luglio 2026, tenendo presente che per l’anno 2026 i nuovi valori rilevano solo per il periodo successivo a tale data.
  3. Ricontrollare le posizioni con compensi bassi: nel dilettantismo è frequente che la retribuzione effettiva sia inferiore al minimale, con conseguente calcolo del premio sul minimale stesso.
  4. Ricontrollare le voci di tariffa attribuite in sede di denuncia di iscrizione o di variazione.
  5. Programmare l’autoliquidazione 2026/2027 considerando l’impatto della rivalutazione sulla regolazione dell’anno.
Riferimenti normativi
  • D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 25, 28, 29, 30, 34, 35 e 37
  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 29 e 116, comma 3
  • D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, commi 2 e 3
  • D.M. Lavoro 21 novembre 2022 (retribuzioni e riferimenti tariffari)
  • D.M. Lavoro 11 maggio 2026, n. 58
  • Circolare INAIL n. 35/2026
  • Circolare INAIL 27 ottobre 2023, n. 46

La Confederazione dello Sport, quale parte datoriale firmataria del CCNL Sport (codice CNEL H077), segnala alle imprese e agli enti associati la rivalutazione dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, comunicata anche da Confcommercio con propria circolare del 29 luglio 2026.

Le strutture territoriali della Confederazione Italiana dello Sport sono a disposizione per l’assistenza applicativa alle imprese associate.

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