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Atto costitutivo e Statuto

L’atto costitutivo dell’8 ottobre 2014 e lo Statuto in 26 articoli che disciplinano principi, scopi, soci e organi della Confederazione.

Nota. Testo riportato a fini di trasparenza e consultazione, fedele all'atto costitutivo e allo Statuto depositati (Notaio Raffaele Casertano, rep. 75763 – racc. 30985). In caso di difformità fa fede il documento originale depositato.

Atto costitutivo

L'8 ottobre 2014, in Roma, davanti al Notaio Raffaele Casertano (rep. n. 75763, racc. n. 30985), i soci fondatori Attività Sportive Confederate (ASC), nella persona di Luca Stevanato, e Federazione Italiana Imprenditori Sportivi (FIIS), nella persona di Alessandro Londi, hanno costituito l'associazione “Confederazione Italiana dello Sport – Confcommercio Imprese per l'Italia”.

L'associazione è costituita per istituire il sistema di rappresentanza unitario degli imprenditori sportivi, dei gestori e degli operatori di attività sportive, del tempo libero, del benessere e delle attività ludico-ricreative, dei gestori degli impianti sportivi e dei lavoratori autonomi sportivi, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto di Confcommercio – Imprese per l'Italia. È retta dalle norme dell'atto e dallo Statuto sociale, composto di 26 articoli. In sede di costituzione è stato nominato primo Presidente l'Avv. Luca Stevanato.

Soci fondatori: ASC (C.F. 97644950012) e FIIS. Sede in Roma, Via Reno 30. Esercizio sociale: 1° gennaio – 31 dicembre.

Statuto

Art. 1 Denominazione ed ambiti di rappresentanza

Tra Attività Sportive Confederate e Federazione Italiana Imprenditori Sportivi (A.S.C. e F.I.I.S.) è costituita la Federazione nazionale del settore Sport e tempo libero, denominata “Confederazione Italiana dello Sport – Confcommercio-Imprese per l'Italia”.

La Confederazione è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri ambiti settoriali, come riconosciuti da Confcommercio-Imprese per l'Italia, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario degli imprenditori sportivi, dei gestori e operatori di attività sportive, del tempo libero, del benessere e delle attività ludico-ricreative, dei gestori degli impianti sportivi e dei lavoratori autonomi sportivi.

È associazione libera, volontaria, democratica, senza fini di lucro e priva di legami con partiti o movimenti politici. Aderisce a Confcommercio-Imprese per l'Italia, ne utilizza il logo e ne accetta Statuto, Codice Etico e Regolamenti. Ha sede in Roma e durata illimitata.

Art. 2 Principi e valori ispiratori

La Confederazione informa il proprio Statuto ai princìpi di cui all'articolo 5 dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia.

Art. 3 Scopi e funzioni

La Confederazione: promuove i principi e i valori ispiratori; tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, anche agendo in loro difesa; valorizza tali interessi riconoscendone il ruolo economico e sociale.

Inoltre: organizza ed eroga servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza; definisce criteri di qualità e monitora i mercati; promuove collaborazioni a livello locale, nazionale ed europeo; si dota della struttura organizzativa più idonea, potendo costituire o partecipare a enti, fondazioni o società.

In particolare adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, il CCNL sottoscritto da Confcommercio-Imprese per l'Italia per il settore di competenza; designa propri rappresentanti in enti e commissioni; può articolarsi in strutture territoriali ed esercita ogni altra funzione conferita da leggi o deliberati degli Organi associativi.

I soci

Art. 4 Soci

Sono soci fondatori le Associazioni/Federazioni di categoria che partecipano alla costituzione (ASC e FIIS). L'Assemblea può deliberare l'ammissione, come socio aderente, di organizzazioni ed enti con fini similari e in armonia con quelli della Confederazione.

È fatto divieto ai soci di appartenere ad altri organismi sindacali con finalità identiche o incompatibili. L'adesione attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi, con riferimento al Collegio dei Probiviri e alla clausola compromissoria.

Art. 5 Adesione: modalità e condizioni

Per aderire, le Organizzazioni interessate presentano domanda sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla domanda delibera, con atto non impugnabile, l'Assemblea dei soci, previo parere del competente Organo di Confcommercio-Imprese per l'Italia.

Art. 6 Contributi

I soci corrispondono i contributi stabiliti dall'Assemblea, nella misura e con le modalità da essa fissate. La Confederazione può compensare i debiti contributivi dei soci con somme di loro pertinenza.

Ai soci non in regola con i pagamenti possono essere sospesi i diritti associativi fino alla regolarizzazione. Il Presidente, sentito il Consiglio Nazionale, può agire giudizialmente verso i soci morosi.

Art. 7 Esclusione e recesso

La qualità di socio si perde per scioglimento della Confederazione, per recesso o per esclusione (gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale, violazione dello Statuto, comportamenti lesivi del prestigio, mancato pagamento dei contributi).

Il recesso si esercita con raccomandata a.r. al Consiglio Nazionale e diventa efficace decorsi 90 giorni; non fa venir meno l'obbligo dei contributi pregressi e dell'anno in corso. Contro l'esclusione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che delibera entro 30 giorni; il provvedimento è ratificato dall'Assemblea.

Art. 8 Nomina di un Delegato

Il Presidente può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso le Organizzazioni componenti qualora emergano squilibri o irregolarità contabili, carenze organizzative o amministrative, violazioni statutarie o mancato rispetto dei deliberati degli Organi.

Il Delegato accerta la situazione, raccoglie informazioni ed atti, redige un sintetico verbale e, al termine, una relazione che sottopone al Presidente. Tutti gli Organi dell'organizzazione interessata prestano la più ampia collaborazione.

Art. 9 Commissariamento

Il Presidente può nominare un Commissario quando sia ostacolata l'attività del Delegato, quando ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato, quando emergano in modo grave o urgente le circostanze dell'art. 8, o su richiesta motivata dell'Associazione interessata o della Confederazione.

Con il commissariamento decadono gli Organi associativi (eccetto Assemblea e Collegio dei Probiviri), i cui poteri sono assunti dal Commissario. La delibera è sottoposta a ratifica del primo Consiglio Nazionale utile; sono previsti ricorso al Collegio dei Probiviri e arbitrato.

Art. 10 Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Nazionale e di Direttore Generale sono incompatibili con mandati elettivi e incarichi di governo (europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale) e con incarichi politici e organizzativi presso partiti e movimenti collegati ai partiti.

L'assunzione di mandati o incarichi incompatibili comporta la decadenza di diritto dalla carica. Non sussiste incompatibilità con gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute alla Confederazione.

Gli organi

Art. 11 Organi

Sono organi della Confederazione: l'Assemblea; il Consiglio Nazionale; il Presidente; il Collegio dei Revisori; il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive, ad eccezione del Collegio dei Revisori, sono gratuite e durano 5 anni. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Le candidature sono soggette a verifica di eleggibilità da parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 12 Assemblea: composizione

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci fondatori, dai Presidenti delle organizzazioni regionali dei soci fondatori e dai legali rappresentanti dei soci aderenti, secondo le modalità stabilite al momento dell'adesione.

Art. 13 Assemblea: competenze

In seduta ordinaria l'Assemblea approva il bilancio consuntivo (entro il 30 giugno) e il preventivo (entro il 30 novembre), la misura dei contributi e gli scaglioni contributivi; elegge a scrutinio segreto il Presidente e il Vicepresidente vicario tra i legali rappresentanti dei soci fondatori, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

In seduta straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento. In caso di rinnovo degli Organi, la Confederazione certifica l'ultimo bilancio precedente la scadenza tramite un revisore legale in posizione di terzietà.

Art. 14 Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, con avviso scritto (anche via e-mail) almeno 10 giorni prima. È valida in prima convocazione con la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza dei votanti.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il 60% dei componenti; per lo scioglimento il voto favorevole di almeno il 75%. Un numero non inferiore al 70% degli aventi diritto può chiedere la convocazione per una mozione di sfiducia al Presidente.

Art. 15 Consiglio Nazionale: composizione

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vicepresidente e da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea; in caso di vacanza subentra il primo dei non eletti.

Su proposta del Presidente possono essere cooptati fino a 3 operatori associati senza diritto di voto. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti eletti, l'intero Consiglio decade e si convoca l'Assemblea entro 90 giorni.

Art. 16 Consiglio Nazionale: competenze

Il Consiglio Nazionale stabilisce le linee di politica sindacale e generale, delibera iniziative e attività, predispone i bilanci, propone i contributi, nomina al proprio interno i Vice Presidenti (incluso quello con delega all'amministrazione) e, su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale stabilendone gli emolumenti.

Inoltre ratifica i commissariamenti, delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e sulle nomine dei rappresentanti presso enti e commissioni, può dotarsi di regolamenti e dichiara la decadenza dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive.

Art. 17 Consiglio Nazionale: convocazione e svolgimento

È convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e quando lo richieda almeno il 30% dei voti; l'avviso è inviato almeno 7 giorni prima (3 in caso d'urgenza). È valido con la presenza di metà dei componenti eletti che dispongano di almeno metà dei voti; delibera a maggioranza dei voti espressi.

Le riunioni possono tenersi in videoconferenza. Delle adunanze è redatto verbale firmato da chi presiede e dal Direttore; copie ed estratti sono dichiarati conformi dal Presidente e dal Direttore Generale.

Art. 18 Presidente

Il Presidente rappresenta la Confederazione ad ogni effetto di legge e statutario, ha potere di firma (delegabile), la gestione ordinaria e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi. Convoca e presiede Assemblea e Consiglio Nazionale e ha la rappresentanza politica della Confederazione.

Propone al Consiglio Nazionale la nomina dei Vice Presidenti, del Vice Presidente con delega all'amministrazione, del Direttore Generale e dei Delegati Regionali; nomina Delegati e Commissari; può esercitare in via d'urgenza i poteri del Consiglio, salvo ratifica.

In caso di vacanza della carica, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, che convoca l'Assemblea entro 90 giorni.

Art. 19 Collegio dei Revisori

È composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale anche tra non associati. Nella prima riunione elegge il Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali (d.lgs. 39/2010).

Si applicano, ove compatibili, gli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile. La carica è incompatibile con qualunque altra carica elettiva associativa. L'emolumento è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Art. 20 Collegio dei Probiviri

Assicura il sistema di garanzia statutario ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Nella prima riunione nomina al proprio interno Presidente e Vice Presidente. La carica è incompatibile con analoga carica in altri livelli confederali e con altre cariche elettive associative.

Delibera sulle controversie tra soci circa l'interpretazione e applicazione dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti, e sui ricorsi avverso delibere di ammissione, commissariamento, esclusione e decadenza; esprime pareri interpretativi su richiesta di un Organo.

Art. 21 Arbitrato

Le controversie tra soci e Confederazione sono devolute a un Collegio arbitrale di tre Arbitri, nominati tra magistrati ordinari in pensione, secondo la clausola compromissoria accettata dai soci. In caso di disaccordo provvede il Presidente del Tribunale di Roma. La procedura segue gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 22 Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente. Coadiuva e assiste gli Organi associativi, è responsabile della loro segreteria e partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

È il capo del personale e sovrintende agli uffici assicurandone il buon funzionamento, coordina sotto il profilo tecnico le attività organizzative e amministrative, assume i provvedimenti in materia di personale, dispone spese e pagamenti funzionali e vigila sul rispetto dello Statuto.

La carica è incompatibile con cariche di Organo associativo a ogni livello confederale e con attività di lavoro autonomo o d'impresa, salve le eccezioni previste per le rappresentanze istituzionali del sistema.

Territorio, gestione e norme finali

Art. 23 Consigli Regionali

Nell'ambito delle Organizzazioni regionali aderenti a Confcommercio sono costituiti i Consigli Regionali della Confederazione, con il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale. Sono composti dai Presidenti delle organizzazioni provinciali e regionali dei soci fondatori e da un Delegato Regionale nominato dal Consiglio Nazionale.

Ciascun Consiglio Regionale elegge il proprio Presidente Regionale, può proporre temi all'ordine del giorno del Consiglio Nazionale ed esprime pareri sui provvedimenti e le iniziative regionali di interesse settoriale.

Art. 24 Amministrazione e gestione finanziaria

Le entrate sono costituite dai contributi dei soci e da ogni altra forma di finanziamento, dai contributi confederali ed erogazioni dei Fondi, da liberalità e contributi pubblici e privati, da lasciti, dai proventi delle attività statutarie e connesse, dai frutti civili dei beni e dalle attività di raccolta fondi.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali. In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto secondo legge. In quanto compatibili, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 25 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 26 Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia e le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Per ricevere copia integrale dell'atto costitutivo e dello Statuto, scrivi a segreteria@confederazionedellosport.it oppure chiama il +39 06 8848874.